Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction's reasoning and sentencing adjustments, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The court emphasized that the lower court's evaluation of sentencing circumstances and recidivism was discretionary and logically sound, thus falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected or challenge discretionary sentencing evaluations lacking logical flaws.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOMRI RAMZI nato il 29/12/1991 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 94-8551/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ramzi Homri, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistente il delitto contestato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 quinquies cod. pen. e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che , con riferimento alla qualificazione circostanziale ed alla recidiva reiterata contestata, a fronte della genericità dei motivi di gravame, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 8 e 9 della sentenza impugnata) sono incensurabili nella sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024 Il consigliere estensore L