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Ordinanza — n. 30750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of manifest illogicality in sentencing and proof evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Campolongo and D'Avino inadmissible. The court held that the lower court adequately motivated its specific sentencing under Article 133 of the Penal Code and that the appellants' arguments regarding evidence evaluation and general mitigating circumstances were not justifiable in cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's sentencing determination is sufficiently motivated by cited criteria and when the refusal of general mitigating circumstances lacks manifest illogicality, rendering the decision unreviewable in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifest illogicality sentencing motivation general mitigating circumstances proof evaluation Article 133 Penal Code cassation review limits circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPOLONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/12/1970 D'AVINO MICHELE nato a NAPOLI il 05/07/1975 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Campolongo Vincenzo e D'Avino Michele; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Campolongo è manifestamente infondato, posto che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey e altri Rv. 258410), come accaduto nel caso in esame (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di D'Avino, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a fornire una valutazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso deve essere ribadito quanto sopra osservato in punto trattamento sanzionatorio e che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2