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Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO TOMMASO nato a NAPOLI il 14/08/1999 MILANO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/2004 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO TOMMASO nato a NAPOLI il 14/08/1999 MILANO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/2004 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione revoca della sospensione condizionale pene condizionali attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO TOMMASO nato a NAPOLI il 14/08/1999 MILANO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/2004 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guanno Tommaso e Milano Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato, relativamente al secondo motivo, che la Corte di appello ha svolto un ragionamento logico ed immune da censure nel negale la concessione della sospensione condizionale della pena rilevato che, quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01) e che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , Waychey e altri Rv. 258410), come avvenuto nel caso in esame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delie- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de