Ordinanza — n. 30742/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO ALFREDO nato a ACIREALE il 01/09/1972 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Florio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di recidiva semplice, trattandosi di circostanza aggravante comune rilevante ai soli fini del trattamento sanzionatorio, non sono richiesti gli stessi oneri motivazionali previsti nella differente ipotesi di recidiva reiterata, essendo sufficiente verificare l'esistenza del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, e di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del reo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30742/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO ALFREDO nato a ACIREALE il 01/09/1972 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Florio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di recidiva semplice, trattandosi di circostanza aggravante comune rilevante ai soli fini del trattamento sanzionatorio, non sono richiesti gli stessi oneri motivazionali previsti nella differente ipotesi di recidiva reiterata, essendo sufficiente verificare l'esistenza del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, e di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere del reo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugn