Ordinanza — n. 30741/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANGANELLO ALFONSO nato a SANREMO il 30/07/1971 MANGANELLO ANTONINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 17/02/1973 MARINO CARMELO nato a LICATA il 07/01/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANGANELLO ALFONSO nato a SANREMO il 30/07/1971 MANGANELLO ANTONINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 17/02/1973 MARINO CARMELO nato a LICATA il 07/01/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANGANELLO ALFONSO nato a SANREMO il 30/07/1971 MANGANELLO ANTONINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 17/02/1973 MARINO CARMELO nato a LICATA il 07/01/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Manganello Antonino, Marino Carmelo e Manganello Alfonso; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità, non confrontandosi con quanto evidenziato dalla Corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, per cui i ricorsi sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marino e Manganello Antonino è privo di specificità, in quanto i ricorrenti non indicano per quale ragione sarebbekk) meritevole della concessione delle attenuanti generiche; quanto alla dosimetria della pena, vi è congrua motivazione nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore La President