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Ordinanza — n. 30740/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30740/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA FRANCESCO nato a TRIGGIANO il 17/02/1974 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; .ép n••n Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Pentassuglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; che, dunque, la rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30740/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; che, dunque, la rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr.

Parole chiave

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libertà di riunione limiti della libertà d'espressione reati contro la tranquillità pubblica divieto di costruzione di diritto pubblico norme edilizie comunali diritto di esporre l'opera

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA FRANCESCO nato a TRIGGIANO il 17/02/1974 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; .ép n••n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Pentassuglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; che, dunque, la rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr.

Sez. 6, n. 5097 del 07/12/1990, dep. 1991, Iozzo, Rv. 190142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21