Ordinanza — n. 30733/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI LUIGI nato a POZZUOLI il 20/12/1960 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciardi Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il Publico Ministero, nelle conclusioni dell'appello, ha chiesto espressamente di applicare la recidiva nei confronti ddi Ciardi per eni1t5mbi i reati contestati , i rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la diversa valutazione delle prove, è manifestamente infondato, in quanto si deve ribadire che "il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI LUIGI nato a POZZUOLI il 20/12/1960 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciardi Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il Publico Ministero, nelle conclusioni dell'appello, ha chiesto espressamente di applicare la recidiva nei confronti ddi Ciardi per eni1t5mbi i reati contestati , i rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la diversa valutazione delle prove, è manifestamente infondato, in quanto si deve ribadire che "il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno