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Ordinanza — n. 30733/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30733/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI LUIGI nato a POZZUOLI il 20/12/1960 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciardi Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il Publico Ministero, nelle conclusioni dell'appello, ha chiesto espressamente di applicare la recidiva nei confronti ddi Ciardi per eni1t5mbi i reati contestati , i rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la diversa valutazione delle prove, è manifestamente infondato, in quanto si deve ribadire che "il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione procedura orale rinuncia al dibattimento orale riconsiderazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARDI LUIGI nato a POZZUOLI il 20/12/1960 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciardi Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il Publico Ministero, nelle conclusioni dell'appello, ha chiesto espressamente di applicare la recidiva nei confronti ddi Ciardi per eni1t5mbi i reati contestati , i rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la diversa valutazione delle prove, è manifestamente infondato, in quanto si deve ribadire che "il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (Sez.4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno