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Ordinanza — n. 30728/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30728/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARA FELICE nato a ERICE il 11/04/2002 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Barbara; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 30728/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale calcolo dell'indennità risarcitoria sanatoria del vizio procedurale ripetibili obbligo di ridurre il danno misure riparatorie

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
265362); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARA FELICE nato a ERICE il 11/04/2002 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Barbara; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr.

Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto è stato ampiamente motivato il corretto esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 8 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Af\v`1\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,