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Ordinanza — n. 30725/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30725/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI VICINO MASSIMO nato a NAPOLI il 24/10/1979 QUADRETTI GENNARO nato a NAPOLI il 04/04/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30725/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI VICINO MASSIMO nato a NAPOLI il 24/10/1979 QUADRETTI GENNARO nato a NAPOLI il 04/04/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno peggioramento di uno stato anteriore scemata imputabilità motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI VICINO MASSIMO nato a NAPOLI il 24/10/1979 QUADRETTI GENNARO nato a NAPOLI il 04/04/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Massimo Di Vicino e Gennaro Quadretti; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, peraltro, quanto alla posizione dell'imputato Di Vicino, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 4); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380), le doglianze difensive dedotte in appello (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i