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Ordinanza — n. 30511/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of good faith in filing the appeal against a criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate good faith in filing the request. The appellant had previously been convicted of aggravated attempted theft and challenged the application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded and lacked the necessary diligence required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate good faith in the determination of the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal good faith requirement criminal procedure law lack of diligence costs of proceedings allegazioni fattuali non credibili responsabilità penale allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv.
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFAELLI LUCA nato a ROMA il 15/01/1985 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; }21 Motivi della decisione 1. Raffaelli Luca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per tentativo di furto pluriaggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta alla applicazione della recidiva. La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osservando che l'imputato, con l'ulteriore commissione del reato per cui si procede, aveva rivelato una accentuata pericolosità sociale e inclinazione alla commissione di delitti.

Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento al precedente penale e ai numerosissimi carichi pendenti , relativi a reati della stessa indole, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi anzidetti, considerando altresì che l'imputato si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara 'inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il fonsigli re estensore c r___________ Il Presi te /.