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Ordinanza — n. 30510/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural error regarding aggravated theft sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of worsening the situation by increasing the enhancement for continued offenses while imposing a lower total sentence. The court rejected this claim, citing established precedent that such structural changes to continued crimes do not constitute a violation of the reformatio in peius rule.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appellate court does not violate the prohibition of worsening the situation when it requalifies a continued crime, even if it increases the enhancement for one fact while imposing a lower total sentence, provided there is no absence of fault in the procedural error.

Parole chiave

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procedural error reformatio in peius continued offense inadmissibility procedural costs criminal appeal sentencing enhancement verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 48538 del 21/10/2022
Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017
284214 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud.
Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REQUIASHVILI MALKHAZ (CUI 06AQRWN) nato il 09/11/1981 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 marzo 2024 che lo ha condannato per il reato di furto aggravato, lesioni e tentata rapina, uniti dal vincolo della continuazione. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale, riqualificando il reato di cui al capo A come rapina tentata e considerando quale reato più grave, da porre a base per gli aumenti ex 81 cpv, il reato di furto aggravato, pur comminando una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato, in casi analoghi, che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2 - , Sentenza n. 48538 del 21/10/2022 Ud. (dep. 21/12/2022) Rv. 284214 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017) Rv. 271376 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276196 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,