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Ordinanza — n. 30509/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding lower court's findings on burglary and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Amsa Zerrai and Harbal Issam inadmissible, confirming their conviction for aggravated theft. The appellants argued for constitutional review of specific theft provisions and challenged the application of mitigating circumstances regarding the stolen wallet and identity documents. The court rejected these claims, noting the lack of discussion on constitutional issues and affirming that the lower court correctly applied established legal principles regarding the nature of the crime and the appropriate sentencing range.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 581, commi 1 ter e quater, cpp; The Court holds that appeals lacking discussion on constitutional admissibility are inadmissible, and that lower courts correctly apply settled jurisprudence regarding the configurability of theft in a dwelling and the scope of mitigating circumstances when specific aggravating factors are present.

Parole chiave

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aggravated theft conviction burglary in dwelling mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs pericolo di collusione con testimoni scemata imputabilità testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Art. 581, commi 1 ter e quater, cpp
che doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e quater, cpp;
Art. 62, n. 4 cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del furto in abitazione contestato; alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 27 Cost.
art. 27 Cost
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023
In ogni caso, questa Corte ha già statuito in ordine alla manifesta infondatezza della questione predetta (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023 Cc.
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
I restanti motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio
Sez. 4 -, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore
281952 - 02; Sez. 4 -, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv.
Sez. 2 - , Sentenza n. 17347 del 26/01/2021
Sez. 2 - , Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 Ud.
Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016
281217 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMSA ZERRAI nato il 01/01/1995 HARBAL ISSAM nato il 02/06/1994 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale milanese che ha dichiarato Amsa Zerrai e Harbal Issam responsabili del reato di furto aggravato commesso in danno di Burtea Matei.

2. Gli imputati ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo:

1) che doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 ter e quater, cpp;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del furto in abitazione contestato; alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen; alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

3. La questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza, non essendovi stata alcuna discussione circa l'ammissibilità dell'appello sotto tale profilo. In ogni caso, questa Corte ha già statuito in ordine alla manifesta infondatezza della questione predetta (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023 Cc. (dep. 26/01/2024) Rv. 285900 - 01).

4. I restanti motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).Quanto alla configurabilità del furto in abitazione, la Corte, dato atto della pacifica natura di pertinenza del luogo in cui il furto era stato commesso, ha rilevato, con motivazione ineccepibile dal punto di vista logico e sorretta dalle risultanze processuali adeguatamente vagliate, che era chiaro e palese il nesso di strumentalità tra l'introduzione nel giardino antistante all'edificio di proprietà della persona offesa, e il furto perpetrato, non essendo in alcun modo giustificato l'ingresso degli imputati, se non con la sottrazione dei beni della persona offesa avvenuta nell'immediatezza.

Relativamente alla attenuante, va ribadito che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02; Sez. 4 -, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità. Infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.

Sez. 2 - , Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 Ud. (dep. 05/05/2021 ) Rv. 281217 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016 Cc. (dep. 22/09/2016) Rv. 268475 - 01. La sentenza impugnata è ampiamente rispettosa del principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità: la sentenza impugnata enuncia, e illustra, gli elementi da cui desumere la negativa personalità, l'intensità del dolo, il disvalore del fatto, l'allarme sociale, che rende gli imputati immeritevoli di un trattamento più mite.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. osi deciso in Roma il A0,91.0GLIQ 23-2C( I C nsigli re estensore Il Pr idente ore lana i ichè D