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Ordinanza — n. 30507/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax fraud, upholding conviction and rejecting subjective intent arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for tax fraud. The appellant argued flaws in the reasoning regarding subjective intent and the denial of generic mitigating circumstances, while the state contended the evidence was sufficient. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that requires only positive elements for mitigating factors and that the discrepancy between declared and actual income proved the requisite intent.

Regesto Legislator

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Art. 95 DPR n. 115/2002; Art. 131 bis cod. proc. pen.; The court holds that a conviction for tax fraud is valid when the discrepancy between declared and actual income demonstrates subjective intent, and generic mitigating circumstances are denied absent positive factual elements.

Parole chiave

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tax fraud conviction subjective intent proof generic mitigating circumstances inadmissible appeal discrepancy in income corresponsabilità della vittima gravi addebiti penali colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 95 DPR n. 115/2002
Massaro Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002.
Art. 131 bis cod. proc. pen.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod. proc. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO BRUNO nato a CANICATTI' il 13/05/1981 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Massaro Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, osservando che il reddito del nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, risultava da fonti certe e non certo da difficoltose ricostruzioni: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01;

Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine,Infine, relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del consistente scostamento tra il reddito dichiarato e quello percepito, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consi