Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius by imposing a heavier sentence after reclassifying the offense, despite generic mitigating factors applied in the first instance. The court rejected these claims, noting that the final sentence was well below the statutory average and that the lower court provided sufficient reasoning based on established case law regarding sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and respects consolidated jurisprudence, as sentencing falls within the trial judge's discretion provided they cite relevant criteria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALADU ERICHE nato il 03/04/1994 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Kaladu Eriche ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, fissata in misura superiore al minimo edittale, e al divieto di reformatio in peius poiché il giudici d'appello non avevano applicato la diminuizione per le attenuanti generiche riconosciute in primo grado nella massima estensione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).
Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari ad anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti, in considerazione della stabile reiterazione delle condotte di cessione accertate nei confronti di una clientela fissa, seppur per quantitativi non rilevanti, denotanti una condotta non occasionale e improntata ad una dedizione all'agire criminale. Quanto alla lamentata violazione del divieto di reformatio in peius, è stato più volte affermato da questa Corte il principio per cui nel giudizio di appello, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (Sez. 2, Sentenza n. 25739 del 09/05/2017 Ud. (dep. 23/05/2017), Pedraza, Rv. 270667 - 01;
Sez. 5 - , Sentenza n. 19366 del 08/06/2020 Ud. (dep. 26/06/2020), Finizio, Rv. 279107 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 1124 del 25/11/2020 Ud. (dep. 13/01/2021 ), Marascio, Rv. 280893 - 01). Va rilevato che anche l'applicazione delle attenuanti in misura inferiore alla diminuzione massima è congruamente motivata dalla Corte territoriale.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il C nSigli