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Ordinanza — n. 30505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, citing lack of positive elements for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances for the defendant. The appellant argued for leniency based on lack of prior convictions, but the court noted that post-2008 reforms require positive elements beyond mere record status. The decision upheld the conviction for organized drug trafficking, emphasizing the judge's discretion in sentencing based on the defendant's criminal history and the severity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is valid without positive elements, and sentencing discretion requires only general reference to statutory criteria unless the penalty vastly exceeds the standard.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense sentencing discretion criminal record reform inadmissible appeal organized crime network penal proportionality motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, DPR 309/1990
Art. 80, comma 2, DPR 309/1990
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 cod. pen.
La Corte territoriale ha quindi ampiamente considerato, in modo congro, esaustivo e non illogico, gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
La Corte territoriale ha quindi ampiamente considerato, in modo congro, esaustivo e non illogico, gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMO FRANCESCO nato a FASANO il 09/03/1968 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata, previa riqualificazione del fatto, la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 2, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. Inoltre, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, dovendo dare specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea la caratura delinquenziale dell'imputato, che organizzava importazioni e trasporti da e per l'estero; le pendenze penali a carico del predetto, attinto da una misura cautelare per favoreggiamento della immigrazione clandestina da parte dell'AG di Lecce, la elevata pericolosità della condotta, avente ad oggetto oltre 250 kg di marjuana destinata ad essere immessa in modo massiccio ed organizzato sul mercato, attraverso una rete di distribuzione richiedente una pluralità di contatti criminali.

La Corte territoriale ha quindi ampiamente considerato, in modo congro, esaustivo e non illogico, gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa