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Ordinanza — n. 30504/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: _IARMOUNI EL BACHIR (CUI 053G152) nato il 12/03/1994 ARMOUNI RACHID (CUI 0537810 nato il 28/04/1995 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno pro2osto ricorso per cassazione avverso la sentenza della , Q-v:0a= Corte di Appello di Genova dei 27 giuqn0 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti in epigrafe hanno pro2osto ricorso per cassazione avverso la sentenza della , Q-v:0a= Corte di Appello di Genova dei 27 giuqn0 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione testimonianza inattendibile esclusione del testimone ricusazione del pubblico ministero censure procedurali

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: _IARMOUNI EL BACHIR (CUI 053G152) nato il 12/03/1994 ARMOUNI RACHID (CUI 0537810 nato il 28/04/1995 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno pro2osto ricorso per cassazione avverso la sentenza della , Q-v:0a= Corte di Appello di Genova dei 27 giuqn0 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Gli esponenti lamentano vizio di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'alt 73 del DPR 309/1990. Il motivo è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

I giudici di merito hanno reso esaustive argomentazioni in cui risulta valutato non solo il quantitativo di cocaina trovata in possesso dei ricorrenti, ma anche gli elementi da cui desumere lo stabile inserimento in un contesto criminale, ossia il fatto che gli imputati erano stati tratti in arresto mentre, all'interno di una tenda piazzata in un boschetto in zona Arcola, noto luogo di spaccio di stupefacenti, erano intenti alla pesatura e al confezionamento delle dosi da cedere. Si tratta di oggettive modalità dell'azione che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale, con motivazione congrua e non illogica, ad escludere l'ipotesi lieve, dovendosi escludere la ridotta offensività del fatto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso