Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for increasing sentence under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the law by imposing higher sentence increases for continued crimes than the first instance court, without providing specific reasoning for the increase regarding a prior judgment. The court found the appeal manifestly unfounded because the appellate court's sentence increases were actually lower or equal to those of the first instance, and the reasoning for the increase was congruent with the gravity of the crimes and the defendant's personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, and the court must explicitly state the grounds for inadmissibility to avoid a lack of fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ALFONSO nato a NAPOLI il 26/01/1978 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e altri reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione. Era stata inoltre riconosciuta la continuazione con il reato di cui all'art. 73 DPR 209/1990 per cui era stato condannato con un'altra sentenza della Corte d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018.
L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale pur comminando una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale. Non aveva inoltre motivato in ordine all'aumento fissato per la continuazione con il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Gli aumenti determinati dal primo giudice ex art. 81 cpv ( reato già giudicato con una precedente sentenza e reato sub 2) contestatogli nel presente procedimento). sono stati fissati rispettivamente, dal primo giudice, in 5 anni e 4 mesi ed in sei mesi. La Corte di appello ha quantificato gli aumenti in 5 anni, per il reato giudicato con una precedente sentenza, ed in sei mesi per il reato sub 2), in misura, dunque, inferiore ed uguale rispetto dal giudizio di primo grado. Congrua risulta la motivazione in relazione all'ulteriore reato già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018, stabilito nella misura di tre anni in relazione alla notevole gravità dei reati satellite e alla allarmante personalità dell'imputato.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr