Italian Court dismisses appeal denying generic mitigating circumstances due to lack of positive elements beyond confession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on a confession, but the appellate court correctly noted that post-2008 reforms require positive elements beyond mere incensuratezza. The court ruled that the confession was merely a consequence of being caught in flagrante delicto, lacking independent mitigating value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, D.L. 23/05/2008 n. 92; Art. 73, comma V, DPR 309/1990: The absence of positive elements justifies denying generic mitigating circumstances, as mere confession following flagrant arrest lacks independent value under current jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT ABDELLAH CUI 028F9BH nato il 06/02/1984 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata, previa riqualificazione del fatto, la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, 'Rv. 270986 01;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione congrua e non illogica, che non poteva essere considerato tale il mero dato costituito dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, in quanto necessitate e conseguenziali all'arresto in flagranza.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigli re estensore