Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding evidence evaluation and witness credibility in drug possession case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pier Marco Verducci's appeal inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in costs. Verducci argued the lower court failed to adequately evaluate the testimony of Xu Huan, a witness who claimed he saw the drugs. The court rejected this, stating that appeals cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts, which remain the exclusive domain of the trial judge unless specific procedural errors are proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or a different reconstruction of facts, as these matters fall exclusively within the cognizance of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCCI PIER MARCO nato a CREMONA il 25/08/1987 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Verducci Pier Marco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la affermazione della penale responsabilità, in particolare la mancata adeguata valutazione della teste a discarico XU Huanfen, titolare del bar ove si erano svolti i fatti.
3. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica ed esaustiva lettura delle risultanze istruttorie, unitamente all'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, secondo i noti principi della" doppia conforme".Tanto premesso, i giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della attendibilità degli agenti di PG che avevano eseguito l'operazione nonché delle contraddizioni in cui era incorsa la teste XU, cui erano state contestate le dichiarazioni rilasciate in sede di SIT.
La Corte ha precisato, al riguardo, che la prova del fatto che l'imputato avesse occultato la droga nel bagno del locale, all'interno di un tubo, non emergeva dalle dichiarazioni della teste XU ( poi non confermate in dibattimento), ma da quelle del Carabiniere, che aveva riferito di aver chiaramente udito il rumore di plastica prodotto dal Verducci nel collocare la droga all'interno del tubo del bagno, rinvenendo la droga durante la perquisizione eseguita immediatamente dopo.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere