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Ordinanza — n. 30493/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to habitual criminality and lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the non-punishability defense and generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on age and lack of prior record, but the appellate court correctly identified two prior crimes of the same nature, establishing habitual behavior that bars the non-punishability benefit. Furthermore, the absence of positive elements outweighed the appellant's youth, justifying the denial of mitigating factors under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The defense of non-punishability is excluded when the offender has committed at least two other crimes of the same nature, establishing habitual behavior, and generic mitigating circumstances are denied absent positive elements justifying leniency.

Parole chiave

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habitual criminality non-punishability defense generic mitigating circumstances prior criminal record cassation inadmissibility responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma V, DPR 309/1990
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj
La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489-01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Ry.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Ry.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELDORG YOUSSEF NASER HASSAN MOHAMED nato il 22/02/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. L'impugnata pronuncia (pag.

5) dà atto che il ricorrente risulta gravato da due precedenti penali per reati della medesima indole. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

Quanto al secondo motivo, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Ry. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte dei precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato e considerando, con motivazione diffusa e non illogica, che non poteva essere considerato tale il mero dato della giovane età dell'imputato (pag. 6 della sentenza impugnata).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 l