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Ordinanza — n. 30487/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30487/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/06/1983 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Fuiano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30487/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (f cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento garanzia di un equo processo censura formulata in modo carente facoltà di astenersi dal testimoniare sviamento della giustizia verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Fuiano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/06/1983 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Fuiano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (f cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

3. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti, e che l'imputato risulta peraltro reo confesso.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Cons gliere estensore Il