Ordinanza — n. 30485/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO IDA nato a NAPOLI il 09/08/1995 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Guerriero Ida ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 11 4, e 80, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30485/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO IDA nato a NAPOLI il 09/08/1995 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Guerriero Ida ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 11 4, e 80, comma 2, lett.
g) DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena. Con unico motivo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ( cfr Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
3. Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esule da quelli consentiti.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 I Consi liere estensore Il P