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Ordinanza — n. 30483/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant's lawyer was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not registered on the special barroll required for cassation filings. The appellant, convicted of driving under the influence, had his appeal submitted by an attorney not listed on the special register mandated by Law 103/2017. Since no fault was found in the determination of inadmissibility, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Law 23 June 2017, n. 103; Art. 613, para. 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a lawyer registered on the special barroll; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration Law 103/2017 requirements driving under influence appeal procedural costs award alibi mezzi di prova medici prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017, n. 103
Art. 613, para. 1, c.p.p.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 593 c.p.p.
Stante l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIBI NAJIB nato il 24/11/1975 avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di PARMApato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alibi Najib ha proposto appello avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Parma indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, disponendo la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità. Stante l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen, gli atti sono stati trasmessi presso questa Corte.

2. L'impugnazione è inammissibile. La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'avvocato Alessio Bertei, che ha proposto l'atto di appello, non risulta essere iscritto all'albo speciale.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigl'ere estensore Il