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Ordinanza — n. 30482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MORENO nato a QUINZANO D'OGLIO il 20/01/1959 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Casagrande Moreno ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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caso grave gravi indizi di reato caso poco grave responsabilità penale dei minori caso di rigore prova del nesso causale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MORENO nato a QUINZANO D'OGLIO il 20/01/1959 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Casagrande Moreno ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado (cfr. sez.4, n.7015 del 14/5/2024; sez. 4, n.3970 del 28/6/2023; Sez. 1 -, n. 2629 del 29/09/2023 Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. 285724 - 01). Ne consegue che il reato in esame non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 l