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Ordinanza — n. 30480/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30480/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERLETTO VINCENZO nato a TARANTO il 18/01/1985 FINA DANIELE nato a TARANTO il 21/08/1987 avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO---tiaterat, i udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Merletto Vincenzo e Fina Daniele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Merletto Vincenzo e Fina Daniele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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argomentazione nel merito accertamento inesatto dei fatti esame di merito decisione pregiudiziale mancata prova di parzialità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Merletto Vincenzo e Fina Daniele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERLETTO VINCENZO nato a TARANTO il 18/01/1985 FINA DANIELE nato a TARANTO il 21/08/1987 avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO---tiaterat, i udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Merletto Vincenzo e Fina Daniele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa imptrativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) it l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo a mezzo del difensore iscritto all'albo speciale ed inoltre, contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare che il Merletti ha presentato personalmente il ricorso, mentre i vizi lamentati dal Fina Daniele non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigere este