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Ordinanza — n. 30479/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances, ruling lower court's reasoning sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for procedural flaws, but the court found the territorial judgment adequately motivated by citing the defendant's prior criminal record and current dangerousness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation reviews only legal errors and procedural defects, leaving the factual assessment of mitigating circumstances and the reasoning for recidivism to the lower court's discretion.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione incapacità di discernimento false dichiarazioni senza giuramento diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
DPR n. 309/1990
73, comma 5, DPR n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv.
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IKANI ONYEBUCHI FRANCIS nato il 15/10/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; , e. Motivi della decisione 1. Ikani Onyebuchi Francis ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Prato che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta alla applicazione della recidiva. La sentenza impugnata considera come la condotta contestata sia espressione di una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osservando che l'imputato, con l'ulteriore commissione del reato per cui si procede, aveva rivelato una indubbia maggiore pericolosità, dimostrando di essere stabilmente inserito in un contesto criminale, tanto da essere stato sorpreso mentre era intento al confezionamento della droga presso l'abitazione di tale Reale Vincenzo, coinvolto in una attività di ampio traffico di stupefacenti.

Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi anzidetti, considerando altresì che l'imputato aveva commesso il reato mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. LI 4 •n•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2