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Ordinanza — n. 30474/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30474/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFINI RAIMONDO nato a POMPEI il 30/06/1991 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Bonfini Raimondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30474/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Bonfini Raimondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente indagine su reati finanziari risarcimento per atto illecito istruzione penale per appropriazione indebita responsabilità per i danni ambientali partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFINI RAIMONDO nato a POMPEI il 30/06/1991 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Bonfini Raimondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 I Con