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Ordinanza — n. 30473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding ex officio non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to raise ex officio the ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal did not specify the legal prerequisites or factual elements required to trigger such an ex officio review.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: While the appellate court must raise non-punishment grounds ex officio, the appellant must still specifically argue the legal and factual prerequisites to demonstrate the relevance of the alleged lack of reasoning.

Parole chiave

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ex officio duty non-punishment grounds appellate reasoning inadmissible appeal Article 131-bis deposizione inattendibile responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Deduceva, al riguardo, che la causa di non punibilità poteva essere rilvata ex officio ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 131-bis c.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduceva, al riguardo, che la causa di non punibilità poteva essere rilvata ex officio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. proc. pen
Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l'esistenza dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 5922 del 19/01/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEO MICHELE nato a OLIVETO CITRA il 30/11/1992 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 9 dicembre 2022, ha riconosciuto a Deo Michele il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando nel resto la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. c), co. 7 C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. Deduceva, al riguardo, che la causa di non punibilità poteva essere rilvata ex officio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023) Rv. 284160 - 01).

In particolare, si è precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, ma ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l'esistenza dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. proc. pen.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10