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Ordinanza — n. 30470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived substantive issues in a plea-bargain sentencing case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant waived substantive grounds regarding sentencing responsibility during the plea agreement. Although the appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning on criminal liability, established case law prohibits raising such issues in cassation when they were explicitly renounced in favor of the agreed sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; In appeals based on plea agreements under Art. 599-bis c.p.p., substantive issues regarding sentencing responsibility waived by the parties are inadmissible in cassation, limiting review to the validity of the agreement's formation and content.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement waived substantive issues inadmissible appeal sentencing responsibility cassation review limits partecipazione al reato delitto contro l'ambiente impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Palmieri Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
DPR 309/1990, Art. 73
dalla Corte di appello di Lecce in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
Palmieri Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI COSIMO nato a LECCE il 23/05/1974 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE Dato avviso alle parti; i udita la, relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Palmieri Cosimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Lecce in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena.

2. Deduce vizio di motivazione, assumendo che l'adesione al cd concordato non esime il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, mentre nel caso di specie la motivazione era stata affidata a mere formule di stile.

3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

4. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr