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Ordinanza — n. 30469/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued the trial judge failed to provide sufficient reasoning for denying these statutory reductions, citing Art. 62 bis of the Penal Code. The court ruled that appellate review of factual findings is limited, requiring only that the lower court addressed the most significant elements rather than every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid if the trial judge provides a reasoned judgment based on the most significant elements, without needing to address every single argument or favorable circumstance raised by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate review standards factual findings immunity Art. 62 bis Penal Code inadmissible appeal reasoning sufficiency criminal procedure Italy disturbo dell'adattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, ebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv, 265826; Sez.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv, 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADEL DIOP nato il 01/09/1998 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 giugno 2022 con cui Fadel Diop era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro millequattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, )ebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv, 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899),Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando anche i precedenti specifici di cui l'imputato risulta gravato e il suo comportamento processuale. If\ 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,1$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom