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Ordinanza — n. 30467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for drug trafficking, citing judicial discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduced sentence for drug trafficking. The defendants argued the sentencing lacked proper motivation regarding the punitive measure. The court ruled that sentencing falls within the judge's discretionary power under Article 133 of the Penal Code, requiring only a logical justification rather than exhaustive consideration of all arguments.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The determination of the penalty within the statutory range constitutes the exercise of judicial discretion, which is valid provided the reasoning is logical and not arbitrary, even if not all mitigating factors are explicitly weighed.

Parole chiave

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judicial discretion drug trafficking sentencing guidelines penal code inadmissible appeal logical reasoning statutory minimum domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
Va poi rilevato che pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRI SALAH (CUI 02CQMWW) nato il 29/10/1972 EL TAYEB HASSAN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 dicembre 2020, riqualificati i fatti nel reato di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a Nasri Salah e El Tayeb Hassan in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro ottocento di multa ciascuno.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento al quantitativo complessivo di droga oggetto di cessione/acquisto.Né è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Va poi rilevato che pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibil4 iericorsdt, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10