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Ordinanza — n. 30464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 marzo 2018, pronunciata nei confronti di Guadalupi Cosimo, rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R 309/90 in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 28.333,00 di multa, così come concordato dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 323 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 323 bis cod. pen
n.354 del 1975, escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati ostativi fatta salva la concessione della attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADALUPI COSIMO nato a BRINDISI il 21/12/1989 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 marzo 2018, pronunciata nei confronti di Guadalupi Cosimo, rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R 309/90 in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 28.333,00 di multa, così come concordato dalle parti.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte non ha accolto la richiesta di applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in quanto i reati per cui il Guadalupi risulta imputato e condannato rientrano nell'elenco di cui all'art. 4-bis I. 354/75, il che costituisce condizione soggettiva ostativa alla concessione del beneficio. L'art. 59 della legge n.689 del 1981, nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022, esclude infatti la sostituzione (lett. d) " nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della della 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen." Nella Relazione di accompagnamento al d.lgs n.150 del 2022 si legge infatti che con la lett d) dell'art. 59 si è previsto un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni di accesso alle misure alternative, previste dalla L. n.354 del 1975, escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati ostativi fatta salva la concessione della attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis cod. pen.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 lug