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Ordinanza — n. 30439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless, citing improper fact review and lack of statutory mitigation elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Napolitano's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's finding of a violation of night residence obligations. Napolitano argued that police checks at an incorrect address were irrelevant to the crime and requested generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court dismissed these claims because they improperly invited the appellate court to re-evaluate facts reserved for the trial judge and lacked the specific positive elements required for statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment on facts is inadmissible if it merely requests new factual assessments or generic mitigating circumstances without specific positive elements, as such benefits are not automatic rights.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of residence obligation generic mitigating circumstances factual review by appellate court Article 62-bis Penal Code controllo della commisurazione della pena forza di cosa giudicata revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN !DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da Giuseppe Napolitano a sostegno dell'impugnazione, pur strutturato come denuncia di un vizio di motivazione, finisce per sollecitare apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che ha desunto la violazione dell'obbligo di domiciliazione notturna imposto all'imputato dal regime di sorveglianza speciale, nelle date del 31 maggio e del 17 luglio 2023 dai controlli di polizia che avevano consentito di accertare la presenza dell'imputato al fuori della abitazione ben oltre l'orario consentito, il ricorrente continua ad opporre l'erroneità del domicilio dove i carabinieri hanno effettuato i controlli ulteriori rispetto a quello su strada, come tali non rilevanti ai fini della sussistenza del reato, senza nemmeno confrontarsi con l'intero iter motivazionale che ha opportunamente evidenziato l'estensione dell'attività di ricerca dell'imputato dal domicilio dichiarato in sede di verbale di sottoposizione agli obblighi a quello di fatto, rappresentato dall'abitazione della madre. 1.1.

Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, che ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro