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Ordinanza — n. 30438/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO UMBERTO nato a POPOLI il 05/02/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Umberto Di Rocco in ordine alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione a lui, al tempo, applicata, ed affermato, in particolare, che il riconoscimento visivo dell'odierno ricorrente, operato, in termini di certezza, dal M.Ilo Carluccio, della cui piena attendibilità non vi è ragione alcuna per dubitare, ha trovato, per di più, riscontro nell'atteggiamento tenuto dal soggetto osservato dal sottufficiale, datosi prontamente alla fuga, e dall'esito della verifica compiuta, nell'immediatezza, presso l'abitazione di Di Rocco; che il ricorrente, con i primi due motivi', solleva obiezioni — vertenti, in sostanza, sull'attitudine delle emergenze istruttorie a supportare, secondo il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli — che non appaiono in alcun modo idonee a mettere in luce, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, violazioni dl legge; che la Corte di appello ha, inoltre, spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dall'assenza di elementi che, in concreto, inducano a ritenere la necessità o l'opportunità della mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il ricorrente oppone considerazioni di tangibile fragilità, imperniate sull'essere stato egli sorpreso in atteggiamento tale da escludere che l'accertata violazione delle prescrizioni fosse connessa alla commissione di ulteriore attività criminosa; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., il ricorrente oppone considerazioni di tangibile fragilità, imperniate sull'essere stato egli sorpreso in atteggiamento tale da escludere che l'accertata violazione delle prescrizioni fosse connessa alla commissione di ulteriore attività criminosa; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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pericolo di tortura inverosimiglianza delle persecuzioni violazione del segnale luminoso circostanza attenuante ricusazione del pubblico ministero legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO UMBERTO nato a POPOLI il 05/02/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Umberto Di Rocco in ordine alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione a lui, al tempo, applicata, ed affermato, in particolare, che il riconoscimento visivo dell'odierno ricorrente, operato, in termini di certezza, dal M.Ilo Carluccio, della cui piena attendibilità non vi è ragione alcuna per dubitare, ha trovato, per di più, riscontro nell'atteggiamento tenuto dal soggetto osservato dal sottufficiale, datosi prontamente alla fuga, e dall'esito della verifica compiuta, nell'immediatezza, presso l'abitazione di Di Rocco; che il ricorrente, con i primi due motivi', solleva obiezioni — vertenti, in sostanza, sull'attitudine delle emergenze istruttorie a supportare, secondo il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli — che non appaiono in alcun modo idonee a mettere in luce, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, violazioni dl legge; che la Corte di appello ha, inoltre, spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dall'assenza di elementi che, in concreto, inducano a ritenere la necessità o l'opportunità della mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il ricorrente oppone considerazioni di tangibile fragilità, imperniate sull'essere stato egli sorpreso in atteggiamento tale da escludere che l'accertata violazione delle prescrizioni fosse connessa alla commissione di ulteriore attività criminosa; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così