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Ordinanza — n. 30437/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against early release denial due to lack of reintegration effort.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of early release for Spina. The court found that Spina's recent conduct, including bullying and damaging property, demonstrated a complete failure to engage in the reintegration process required by law. Consequently, the court rejected his arguments regarding age and personal circumstances as irrelevant to the statutory requirement for active participation in rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975; Art. 103 reg. esec. ord. pen.: Early release requires concrete external conduct showing commitment to reintegration, not merely formal adherence or a diagnosis of social readaptation.

Parole chiave

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early release benefit reintegration effort prison conduct inadmissible appeal rehabilitation process assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n.
Art. 103 reg. esec. ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati
pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv.
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri
214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANTONY nato a MILANO il 04/04/2000 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso / nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai sette semestri indicati nel provvedimento impugnato — dalla commissione, da parte di Spina, nel periodo interessato dall'istanza e, quindi, in epoca successiva, di comportamenti (tradottisi in atteggiamenti di sopraffazione ed intimidazione dei compagni di detenzione, nonché nel reiterato possesso, in ambiente carcerario, di telefoni cellulari), espressivi, con ogni evidenza, del radicale fallimento dell'azione rieducativa, ulteriormente testimoniato dalla condotta da lui tenuta in epoca recente, e successiva a quella cui si riferisce la contestata decisione, concretatasi nel volontario danneggiamento di un monitor in dotazione all'amministrazione penitenziaria; che, a fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, Spina frappone, con l'unico motivo di ricorso, considerazioni che — in quanto vertenti sull'incidenza della giovane età e delle difficili condizioni personali, familiari e sociali in cui egli versa — non valgono in alcun modo a metterne in dubbio la piena legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — in ragione della manifesta infondatezza dell'unico motivo — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in Favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C