Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated behavioral reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant probation. The Tribunal of Surveillance denied the measure because the appellant, despite a single prior conviction, exhibited opaque and evasive behavior while working and failed to actively compensate civil victims. The Court affirmed that probation requires a significant start in behavioral reform, which was absent given the appellant's ambiguous conduct and lack of concrete reparative actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; Probation requires a significant start in behavioral reform, and its denial is justified when the convicted person demonstrates opaque conduct and fails to actively engage in reparative measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOPUZZI ROBERTO nato a VERONA il 29/09/1978 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:
è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che, se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sul rilievo che Giacopuzzi — gravato da un unico precedente definitivo e da pendenze relative a fatti anche recenti e di una certa gravità è soggetto che, già ammesso alla detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro, ha tenuto un comportamento poco trasparente e lineare, «strumentalizzando l'autorizzazione concessa dal MDS a fini lavorativi e tenendo un atteggiamento ambiguo, elusivo e poco trasparente con le forze dell'ordine, indicativo del permanere di moduli comportamentali analoghi a quelli che stanno alla base delle condotte devianti in espiazione»; che il Tribunale di sorveglianza ha aggiunto che egli «non risulta essersi in alcun modo concretamente attivato nei confronti delle parti civili pur a fronte di una condanna risarcitoria», atteso, in specie, che «le parti civili sono riuscite a recuperare circa metà dell'importo liquidato solo grazie al dissequestro delle somme recuperate in corso di giudizio»; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo„ ancora con la memoria del 22 marzo 2024, considerazioni di portata eminentemente rivalutativa — in ordine, specificamente: alla puntualità del rispetto delle prescrizioni connesse all'autorizzato svolgimento di attività lavorativa; alla sopravvenuta archiviazione del procedimento promosso a suo carico per il delitto di evasione; alle favorevoli opportunità di inserimento familiare, sociale e lavorativo; alle iniziative poste in essere a titolo risarcitorio e, lato sensu, riparativo — e si pone, pertanto, in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull'onnesso avvio di un effettivo e credibile processo di emenda e, di conseguenza, sull'attuale inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale a prevenire il rischio, ancora concreto, di recidiva; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t