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Ordinanza — n. 30429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE UMBERTO nato a NAPOLI il 19/08/1965 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, con il quale si eccepisce l'irritualità della notificazione del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni si assume essere state violate, è generico e privo di autosufficienza, perché non corredato dalla produzione della documentazione attestante che l'annotazione di servizio redatta all'atto del controllo dell'imputato non conteneva — stando a quanto eccepito dal ricorrente — precisi riferimenti alla notifica del provvedimento amministrativo, eseguita il 24 luglio 2019, e, precipuamente, all'essere stata tale informazione acquisita mediante consultazione telefonica o telematica anziché a seguito della diretta visione dell'atto; che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la fissazione della pena base nella misura di tre mesi di arresto, leggermente superiore al minimo edittale (di un mese di arresto) illo tempore vigente ma, comunque, inferiore alla media tra il minimo ed il massimo (pari a tre mesi e quindici giorni) non richiede una specifica e dettagliata motivazione (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Parole chiave

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notificazione viziata prova dell'avvenuta notifica obblighi di notifica inosservanza di prescrizioni di servizio notificazione mediante pubblicazione violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
271243 - 01), essendo, in tal caso, sufficiente il richiamo — puntualmente operato dal giudice di primo grado, la cui decisione si salda con quella, conforme, qui impugnata — al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE UMBERTO nato a NAPOLI il 19/08/1965 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, con il quale si eccepisce l'irritualità della notificazione del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni si assume essere state violate, è generico e privo di autosufficienza, perché non corredato dalla produzione della documentazione attestante che l'annotazione di servizio redatta all'atto del controllo dell'imputato non conteneva — stando a quanto eccepito dal ricorrente — precisi riferimenti alla notifica del provvedimento amministrativo, eseguita il 24 luglio 2019, e, precipuamente, all'essere stata tale informazione acquisita mediante consultazione telefonica o telematica anziché a seguito della diretta visione dell'atto; che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la fissazione della pena base nella misura di tre mesi di arresto, leggermente superiore al minimo edittale (di un mese di arresto) illo tempore vigente ma, comunque, inferiore alla media tra il minimo ed il massimo (pari a tre mesi e quindici giorni) non richiede una specifica e dettagliata motivazione (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), essendo, in tal caso, sufficiente il richiamo — puntualmente operato dal giudice di primo grado, la cui decisione si salda con quella, conforme, qui impugnata — al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così