Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic objections regarding mitigating circumstances and personality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sorce inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied Article 62-bis of the Criminal Code by relying on the appellant's alarming personality and prior convictions to deny generic mitigating circumstances. The appellant's arguments regarding his age, confession, and drug dependency were deemed too generic and unsupported by evidence to warrant judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: Objections concerning the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they lack specific factual basis and fail to demonstrate how they influence the assessment of the offender's personality or the crime's severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito, nell'illustrare le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Sorce in ordine al reato ascrittogli, hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla considerazione dell'allarmante personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti condanne definitive, anche per reati analoghi a quello qui oggetto di addebito, e dall'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili — quali la giovane età, la proposizione di impugnazione riferita al solo trattamento sanzionatorio e l'avere egli reso, in dibattimento, dichiarazioni sostanzialmente confessorie, con le quali avrebbe, al contempo, asserito di avere agito perché condizionato dalla cronica dipendenza da sostanze stupefacenti — del tutto inidonei (tanto più in assenza di riscontro alcuno alle giustificazioni indicate, nulla emergendo al riguardo dalla sentenza impugnata e nulla essendo stato, in proposito, allegato dal ricorrente) a consentire l'intervento censorio del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos