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Ordinanza — n. 30425/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove intent and procedural delay in civil costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Montalto inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for attempted arson. The court reasoned that the fire's expansion and the placement of gas cylinders created an objectively dangerous situation, satisfying the elements of the crime despite the appellant's generic objections. Furthermore, the civil party's request for cost liquidation was rejected because it was filed beyond the fifteen-day deadline required by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 509 c.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for attempted arson is inadmissible if the appellate judgment correctly establishes that the defendant's conduct was objectively capable of causing extensive damage, thereby proving the requisite intent, and if the civil party fails to request cost liquidation within the statutory fifteen-day period prior to the hearing.

Parole chiave

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attempted arson liability objective danger standard criminal appeal inadmissibility civil costs deadline Cassazione ordinanza incendio colposo danni da incendio lotta contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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Art. 509 c.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
pen., nel testo applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep.
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALTO GIUSEPPE nato a MARSALA il 03/05/1969 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Montalto in ordine al delitto di tentato incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 2-3 della sentenza della Corte di appello), che il fuoco da lui appiccato all'interno di una chiesa si sarebbe espanso, in assenza del provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco, sino a determinare serie difficoltà di spegnimento ed a provocare — anche in ragione del posizionamento, da parte dell'agente, di due bombole GPL — un vastissimo effetto distruttivo; che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con l'unico motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di legittimità, che la condotta da lui deliberatamente posta in essere era senz'altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di addebito (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, Rv. 216129 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta, presentata dalla costituita parte civile con atto depositato il 21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all'azione civile ed al presente grado di giudizio non è ammissibile perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01;

Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così