Criminal appeal dismissed as inadmissible because the civil party filed it personally instead of through a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal by Giovanni Moscagiuro inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense lawyer. The procedural violation stems from the failure to comply with mandatory requirements in the Code of Criminal Procedure that mandate representation by a specialist for such appeals. Consequently, the court ordered Moscagiuro to pay the opposing party's costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: An extraordinary appeal filed personally by the civil party is inadmissible and subject to a fine when the law requires representation by a specialist defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: parte civile MOSCAGIURO GIOVANNI nel procedimento a carico di: CORRADO CATERINA nato a AMENDOLARA il 13/11/1958 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen. è stato presentato personalmente dalla parte civile, Giovanni Moscagiuro, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, cornma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04