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Ordinanza — n. 30424/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the civil party filed it personally instead of through a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeal by Giovanni Moscagiuro inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense lawyer. The procedural violation stems from the failure to comply with mandatory requirements in the Code of Criminal Procedure that mandate representation by a specialist for such appeals. Consequently, the court ordered Moscagiuro to pay the opposing party's costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: An extraordinary appeal filed personally by the civil party is inadmissible and subject to a fine when the law requires representation by a specialist defense lawyer.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissible filing specialist defense lawyer Code of Criminal Procedure personal filing penalty qualified representation procedural violation censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
art 625-bis cod. proc. pen
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: parte civile MOSCAGIURO GIOVANNI nel procedimento a carico di: CORRADO CATERINA nato a AMENDOLARA il 13/11/1958 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen. è stato presentato personalmente dalla parte civile, Giovanni Moscagiuro, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, cornma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04