Italian court dismisses appeal against parole permission denial due to persistent social danger and lack of critical reflection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the parole permission request. The Tribunal of Surveillance denied the request because the convicted man, despite good conduct, failed to demonstrate a critical review of his past actions or a reduction in social danger. The court ruled that the lower court's reasoning was rational and consistent with the evidence, rejecting the appellant's arguments based solely on the length of his sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The appeal against a parole permission denial is inadmissible if the Tribunal of Surveillance's decision is based on a coherent assessment of persistent social danger and the absence of critical reflection on past crimes, without rational flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI LIBERATO nato a AGROPOLI il 08/01/1962 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto da Liberato Miccoli avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disatteso l'istanza di concessione di permesso premio sul rilievo della persistente pericolosità sociale del condannato il quale, autore di un gravissimo delitto (omicidio preterintenzionale della moglie, commesso battendole più volte la testa contro il muro) che gli è valso la condanna alla pena di dodici anni di reclusione, non ha avviato, pur serbando regolare condotta carceraria, un percorso di revisione critica del proprio agito; che il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, ritenuto la necessità di proseguire l'osservazione intramuraria del prevenuto, che dovrà essere accompagnata da specifici percorsi volti al recupero della capacità di controllo dei freni inibitori e di gestione della violenza nelle relazioni con i terzi, che consenta di valutare la sua effettiva presa di distanza dalle passate scelte delinquenziali e la sua residua pericolosità sociale; che, a fronte di una motivazione esente da fratture razionali e coerente con le evidenze istruttorie, il ricorrente si colloca lungo una prospettiva essenzialmente confutativa, volta ad esaltare la rilevanza del lungo periodo di restrizione già patito e del positivo contegno da lui serbato, tradottosi nella costante partecipazione alle opportunità trattamentali, ovvero ad offrire una diversa interpretazione di elementi di fatto dei quali il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto, pervenendo ad una decisione che fa leva sull'assenza di un approdo critico che, partendo dalla definitività della condanna, favorisca una più matura e consapevole riflessione sugli eventi passati e sulle possibilità di graduale reinserimento sociale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così