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Ordinanza — n. 30418/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being personally filed by the convicted person instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally filed by the convicted defendant, violating mandatory procedural rules. The defendant argued for the appeal's validity, but the court noted that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure require such appeals to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused mandatory defense attorney signature Code of Criminal Procedure court costs and fine difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILZONI MARCO nato a CESENATICO il 29/07/1960 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA1,dato avviso alle parti; I. udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/