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Ordinanza — n. 30415/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible as identical prior inadmissibility ruling already resolved by this court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the specific legal issue regarding the correction of a sentencing error had already been addressed and resolved by this same court in a previous decision. Antonio Riano challenged an appellate court order correcting a clerical error in a 2018 judgment that increased his sentence from ten to thirty years. The court ruled that since it had previously found the same appeal against a similar correction order inadmissible, the current request must also be rejected, resulting in Riano's liability for court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When a court has already declared an appeal inadmissible on identical grounds regarding a specific correction of a prior judgment, a subsequent appeal on the same matter must also be declared inadmissible to prevent duplicate proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata inadmissibility clerical error sentencing correction duplicate appeal court costs procedural economy revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/04/1988 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la questione decisa dalla Corte di assise di appello con il provvedimento, qui contestato, del 15 novembre 2023 — con il quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, letto in udienza, della sentenza resa nei confronti di Antonio Riano il 13 aprile 2018, mediante indicazione della pena irrigatagli in trenta (anziché dieci) anni di reclusione — è già stata affrontata e risolta da questa Corte che, con ordinanza del 28 settembre 2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Riano avverso la precedente ordinanza del 10 maggio 202.3, alla quale qui impugnata ha dato concreta attuazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il