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Ordinanza — n. 30414/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the Prosecutor General lacks standing to challenge execution orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Prosecutor General lacked legal standing to challenge an execution order. The procedural outcome was a dismissal based on the principle that only the Public Prosecutor, who acts as a party in execution proceedings, has the exclusive right to impugne such decisions. The court reasoned that the Prosecutor General's role in execution does not equate to the standing held in first-instance trials, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Only the Public Prosecutor has exclusive standing to challenge execution orders, and the Prosecutor General cannot substitute this role.

Parole chiave

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legal standing execution proceedings Public Prosecutor Procuratore Generale criminal appeal inadmissibility judicial review competenza del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello
Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio
Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv.
Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Marchesani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnei confronti di: LELLI GIAN PIERO nato a BOLOGNA 108/05/1962 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di FERRARAi dato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato, avverso ordinanza resa dal Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da soggetto non legittimato, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, univoca nel ritenere che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetti in via esclusiva al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01;

Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. 254224 - 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/04/2024