Criminal appeal dismissed; execution judge correctly rejected continuity claim due to eleven-year gap between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to apply the continuity of crimes doctrine. The lower court found the eleven-year gap between offenses and differing execution methods proved the acts were independent rather than part of a single criminal plan. Consequently, the court ruled that the execution judge's reasoning was logical and free from errors, rejecting the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The continuity of crimes requires proof of a unitary criminal program with premeditated acts, not merely temporal proximity or similar harm, and is rejected when a significant time interval and distinct execution methods demonstrate independent deliberations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKA GEZIM (CUI: 01G27K0) nato a LAC( ALBANIA) il 13/12/1975 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere , confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che — a dispetto dell'omogenea offensività dei reati commessi da Kuka Gezim — la loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dall'amplissimo iato temporale che li separa, pari, nel complesso, ad oltre undici anni e mai inferiore, tra l'una e l'altra manifestazione antisociale, a due anni e cinque mesi, nonché dalla diversità dei luoghi di commissione e delle modalità esecutive; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare, dunque, esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché valorizza dati che, di per sé, attestano la reciproca autonomia delle deliberazioni e tiene conto di tutte le evidenze raccolte; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso e con la successiva memoria dell'Il marzo 2014, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav