Italian court dismisses appeal on ne bis in idem grounds due to distinct criminal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the defendant's two unauthorized transactions constituted separate criminal acts rather than a single offense. Although the defendant argued the acts were identical, the court found distinct victims and specific legal elements for each transaction. Consequently, the principle of ne bis in idem did not apply, and the appeal was rejected with costs assigned to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649, 669 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem applies only to identical offenses; distinct criminal acts involving different victims and legal elements preclude its application even if factual similarities exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 28/12/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Salvatore Castagna si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del giudice dell'esecuzione, del ne bis in idem in relazione a due sentenze di condanna che, a suo modo di vedere, atterrebbero al medesimo fatto storico; che il Tribunale di Termini Imerese ha, nondimeno, chiarito che Castagna, il 22 maggio 2014, pose in essere due distinte condotte, effettuando altrettante transazioni non autorizzate, dell'importo di euro 391,77 ciascuna, sui conti correnti di diverse persone offese — Vittoria Promutico e Nicolò Piazza — onde tangibile è, a dispetto delle riscontrate analogie, il concorso, sotto il profilo sia naturalistico che giuridico, di una pluralità di reati e la conseguente preclusione all'applicazione delle regole fissate dagli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il