Italian court dismisses expulsion appeal for drug trafficker lacking concrete social danger proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's expulsion order against Bayowoh Mohammed. The court found the Tribunal of Surveillance correctly identified concrete social danger based on a history of drug trafficking involving over 113,000 doses of heroin and lack of family ties in Italy. The appellant's arguments were rejected as logically incoherent and generic, failing to meet the constitutional requirement for a specific assessment of social peril before expulsion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 8 CEDU; Art. 117 Cost.: The expulsion order for drug offenses requires a concrete assessment of social danger and a comparative analysis of family conditions, rejecting generic appeals that merely cite prison conduct without addressing specific risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYOWOH MOHAMMED nato il 23/04/1979 avverso l'ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; che la disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi; che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse d& singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257;
Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378); che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato, gravato da un precedente definito per il reato sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo testo normativo perché avente ad oggetto oltre 113.000 dosi di eroina, oltre ad un piccolo numero di dosi di cocaina, che gli è valso la condanna definitiva alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione, episodio sintomatico della sua contiguità a perniciose organizzazioni criminali; che il Tribunale di sorveglianza ha ulteriormente rilevato che Bayowoh non ha avviato alcun percorso di revisione critica del proprio agito delittuoso e non ha congrui riferimenti familiari ed affettivi in Italia; che, a fronte di un apparato argomentativo alieno da qualsivoglia deficit logico e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si limita a contestare, in termini di tangibile genericità, l'adeguatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, esaltando la regolarità della condotta serbata in carcere, connotata dallo svolgimento di attività lavorativa e dal riconoscimento della liberazione anticipata; cha Bayowoh lamenta, per altro verso, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di documenti che, tuttavia, indica in modo del tutto generico (senza corredare l'obiezione con la loro allegazione) e che, comunque, afferiscono al tema del pregresso svolgimento, in Italia, di attività lavorativa lecita che, in sé, non è dirimente, essendo stata ritenuta aliunde la sua attuale pericolosità sociale; ritenuto che, per-tanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa