Cassation court dismisses appeals regarding generic aggravating circumstances in attempted murder case due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Arianna Parmentola and Antonio Amendola inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances, arguing that the reasoning was too generic and failed to address specific facts like the bullet trajectory. The court rejected these arguments, affirming that the appellate court correctly applied Article 62-bis of the Penal Code by relying on the high gravity of the crime and the defendant's failure to report the weapon's location as sufficient grounds for denying mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appellate court's assessment of generic mitigating circumstances is valid when based on a single relevant element, such as the severity of the crime or the modus operandi, without requiring an exhaustive examination of all statutory factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARMENTOLA ARIANNA nato a VICO EQUENSE il 10/06/1970 AMENDOLA ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/04/1998 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; 4 Y...., C-•,-1,-,...--3-t- , it - rilevato che la Corte di appello, alle pagg. 5-8 della motivazione, ha affrontato funditus il tema della qualificazione giuridica della condotta posta in essere da Antonio Amendola in pregiudizio di Antonio Ferrar°, che ha stimato integrare la fattispecie di tentato omicidio in ragione dell'esplosione, da distanza ravvicinata, di almeno un colpo di arma da fuoco, già scarrellata e puntata verso la vittima, diretto al busto di Ferraro, all'indirizzo del quale l'imputato — animato da dolo, quantomeno, alternativo — aveva già proferito esplicite minacce di morte e che è riuscito a salvarsi inscenando una pronta e provvidenziale fuga; che il ricorrente, con il primo motivo, si pone, al riguardo, in un'ottica di mera confutazione che, nel riproporre argomenti (quale quelli relativi, tra l'altro, alla traiettoria seguita dal proiettile ed all'omessa reiterazione delle esplosioni) già sottoposti ai giudici di merito e da questi disattesi in forza dì argomentazioni logicamente ineccepibili ed aderenti alle emergenze istruttorie, non riesce ad enucleare, nel provvedimento impugnato, vizi rilevanti in sede di legittimità; che i giudici di merito, all'atto di illustrare le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dall'elevato coefficiente di gravità delle condotte poste in essere, nonché, per il solo Amendola, dall'omessa indicazione del luogo in cui ha riposto la pistola utilizzata per tentare di uccidere Ferraro; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo ellemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), i ricorrenti oppongono obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili — quali la pregressa incensuratezza e l'ammissione degli addebiti — del tutto inidonei a consentire l'intervento censorio del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am