Ordinanza — n. 30405/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTARELLA IVAN nato a BONDENO il 07/02/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Ivan Bertarella in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 21 cm, di cui 10 di lama; che la Corte di appello ha, inoltre, spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla considerazione dell'allarmante personalità di Bertarella, già coinvolto in altre vicende di rilievo penale, oltre che dall'elevata potenzialità offensiva del coltello portato in luogo pubblico e dalla peculiare dinamica che ha caratterizzato l'episodio oggetto di addebito, commesso in luogo in cui intenso è lo spaccio di sostanze stupefacenti e da soggetto che, poco prima, era stato coinvolto in un alterco; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30405/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTARELLA IVAN nato a BONDENO il 07/02/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Ivan Bertarella in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 21 cm, di cui 10 di lama; che la Corte di appello ha, inoltre, spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla considerazione dell'allarmante personalità di Bertarella, già coinvolto in altre vicende di rilievo penale, oltre che dall'elevata potenzialità offensiva del coltello portato in luogo pubblico e dalla peculiare dinamica che ha caratterizzato l'episodio oggetto di addebito, commesso in luogo in cui intenso è lo spaccio di sostanze stupefacenti e da soggetto che, poco prima, era stato coinvolto in un alterco; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; che, quanto alla misura della pena inflitta, il Tribunale ha inflitto all'odierno ricorrente una sanzione appena superiore al minimo edittale e largamente inferiore al medio tra il minimo ed il massimo, onde incensurabile è, in questa sede, la motivazione addotta a supporto della scelta, riferita alle modalità del fatto ed alla personalità dell'autore (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.