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Ordinanza — n. 30404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIUSO ALESSANDRO SALVATORE nato a CATANIA il 03/07/1966 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ldato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso straordinario presentato, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., da Alessandro Salvatore Biuso è manifestamente infondato, perché afferente alla questione — già debitamente affrontata e risolta con la sentenza impugnata — relativa alla mancata maturazione, in epaca anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo che, come chiaramente indicato dalla Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 32915 del 22 giugno 2023, è pari a dodici anni e sei mesi, dovendosi tener conto, oltre che del massimo (dieci anni di reclusione) della pena detentiva prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta, dell'aumento, nella misura di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen., da Alessandro Salvatore Biuso è manifestamente infondato, perché afferente alla questione — già debitamente affrontata e risolta con la sentenza impugnata — relativa alla mancata maturazione, in epaca anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo che, come chiaramente indicato dalla Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 32915 del 22 giugno 2023, è pari a dodici anni e sei mesi, dovendosi tener conto, oltre che del massimo (dieci anni di reclusione) della pena detentiva prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta, dell'aumento, nella misura di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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restituzione del termine durata eccessiva del procedimento bancarotta fraudolenta durata dell'infrazione termine suppletorio di grazia proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIUSO ALESSANDRO SALVATORE nato a CATANIA il 03/07/1966 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ldato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso straordinario presentato, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., da Alessandro Salvatore Biuso è manifestamente infondato, perché afferente alla questione — già debitamente affrontata e risolta con la sentenza impugnata — relativa alla mancata maturazione, in epaca anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo che, come chiaramente indicato dalla Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 32915 del 22 giugno 2023, è pari a dodici anni e sei mesi, dovendosi tener conto, oltre che del massimo (dieci anni di reclusione) della pena detentiva prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta, dell'aumento, nella misura di un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso